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STATUTO

GRIS GRUPPO DI RICERCA E INFORMAZIONE SOCIO-RELIGIOSA

Art. 1

E’ costituita, a norma del can. 299 del Codice di Diritto Canonico, un’Associazione privata di fedeli, culturale e religiosa, senza scopo di lucro, denominata “-`Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa”, indicata per brevità anche GRIS (in precedenza denominata “GRIS – Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette” indicata per brevità anche G.R.I.S.). L’Associazione ha sede nazionale in Bologna.

Art. 2

Le finalità del GRIS sono:

a) promuovere e svolgere la ricerca, lo studio e il discernimento, fornire informazione e consulenza sulle religioni, le sette e la fenomenologia ‘a esse correlata, a livello culturale, religioso, scientifico e sociale;

b) curare la formazione e l’aggiornamento di educatori e operatori sulle tematiche di pertinenza dell’associazione;

c) analizzare e promuovere gli strumenti pastorali, culturali, educativi, scientifici e sociali che permettano un opportuno, adeguato e documentato approccio alla problematica di cui al presente articolo, lett. a);

d) promuovere un rispettoso aiuto nei confronti di quanti vivono una situazione problematica o di disagio causata dall’attività di aggregazioni o singole persone che operano in ambito religioso, parareligioso, spiritualista o magico.

Art. 3

Il GRIS realizza le proprie finalità:

a) promuovendo e organizzando convegni, corsi, conferenze e incontri a vario livello;

b) formando e aggiornando persone destinatarie delle sue attività;

c) radunando équipe di specialisti tratti da vari campi per affrontare a livello multidisciplinare le tematiche di sua pertinenza;

d) preparando e diffondendo pubblicazioni, sussidi e strumenti pastorali, culturali, educativi, scientifici e sociali;

e) intervenendo sui mezzi di comunicazione e informazione;

f) promuovendo e curando collaborazioni e scambi culturali con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, con organizzazioni simili operanti in altri paesi, con quanti, pur se di fede diversa, siano disponibili a collaborare con spirito ecumenico o di dialogo e con metodo scientificamente valido;

g) cercando il dialogo, dove e quando possibile, con le persone aderenti ad altre fedi religiose o che si riconoscono in dottrine e visioni particolari;

h) aprendo centri di ascolto con la consulenza di legali, medici, psicologi, sacerdoti e specialisti vari;

i) mostrando attenzione e spirito di accoglienza alle persone che, uscite da esperienze religiose, pseudoreligiose, spiritualistiche o magiche, sono alla ricerca della verità; j) promuovendo ogni altra attività che venga ritenuta opportuna nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 4

L’Associazione svolgerà la propria attività in obbedienza all’insegnamento del Sommo Pontefice e dei Vescovi, impegnandosi altresì nella nuova evangelizzazione (cfr. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi; Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio) con obiettività e onestà intellettuali nel rispetto del principio “discernimento dell’errore e amore per l’errante” (cfr. Giovanni XXIII, Pacem in Terris. 83,84;85) e dei canoni etici e scientifici che le discipline in materia richiedono.

Art. 5

Il GRIS curerà i rapporti con la Chiesa Cattolica e con la Società Civile, mettendo a loro disposizione i risultati della propria attività, nei limiti di competenza e di responsabilità previsti dall’ordinamento canonico per le associazioni private di fedeli.

Art. 6

L’Associazione ha carattere nazionale e potrà articolarsi secondo le opportunità in “gruppi diocesani”, retti dal presente statuto, dotati di un proprio regolamento che deve essere sottoposto all’approvazione dell’Associazione, e coordinati a livello regionale o interdiocesano.

Art. 7

Gli associati si distinguono in soci “effettivi” e soci “sostenitori”.

Sono soci effettivi le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate alle tematiche trattate dal GRIS e che desiderino impegnarsi nelle sue attività.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono e sostengono le finalità del GRIS, ma non sono disponibili a impegnarsi nelle attività da esso promosse.

Chi intende aderire all’Associazione come socio effettivo deve presentare domanda nella quale, oltre a fornire i propri dati personali, dichiari di condividere l’ispirazione e le finalità del GRIS; sull’accettazione delle domande decide la Giunta Esecutiva. I dati forniti dall’associato saranno trattati secondo le modalità previste dalle leggi vigenti sulla tutela dei dati personali.

L’adesione ha validità annuale e si rinnova tacitamente, salvo espressa rinunzia da parte dell’associato, ma nel caso di una sua condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di non rinnovargli l’adesione.

I soci effettivi sono obbligati a versare la quota associativa annuale.

I soci effettivi non in regola con il versamento delle quote associative annuali non hanno diritto di partecipazione e di voto negli organi dell’Associazione; inoltre, se per due anni anche non consecutivi non versano la quota associativa annuale decadono dall’Associazione.

L’adesione come soci sostenitori ha validità annuale, non si rinnova tacitamente e non dà diritto di partecipazione negli organi dell’Associazione.

E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva.

Art. 9

L’Assemblea dell’Associazione rappresenta l’universalità dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote associative annuali e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Segretario, su deliberazione della Giunta Esecutiva, con un preavviso scritto non inferiore a quindici giorni. Essa delibera sui seguenti argomenti: linee d’indirizzo e regolamento dell’Associazione, approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, elezione dei membri del Consiglio Nazionale, modificazioni dello Statuto. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le deliberazioni concernenti modificazioni dello Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti e l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o da chi in sua vece presiede l’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione della Presidenza della CEI.

Art. 10

Il Consiglio Nazionale, composto di 25 membri, ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e potrà delegarli in tutto o in parte alla Giunta Esecutiva. Il Consiglio Nazionale durerà in carica tre anni e i suoi membri potranno essere rieletti.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri due componenti della Giunta Esecutiva dell’Associazione.

La composizione del Consiglio Nazionale è segnalata alla Presidenza della CEI.

Il Consiglio Nazionale elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, anche il Consigliere Spirituale dell’Associazione. Egli ha bisogno della conferma della Presidenza della CEI ai sensi del can. 324, § 2 del Codice di Diritto Canonico e partecipa alle adunanze di tutti gli organi associativi con voto consultivo.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario, su deliberazione della Giunta Esecutiva e ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei suoi componenti.

Dopo la nomina dei nuovi componenti, il -Consiglio Nazionale è convocato e presieduto, solo per la prima volta, da un consigliere designato dall’Assemblea.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale e le deliberazioni con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o da chi in sua, vece presiede il Consiglio.

Art. 11

La Giunta Esecutiva è composta di cinque membri tra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione.

Per delega o procura del Presidente e col consenso della Giunta Esecutiva i membri della Giunta stessa potranno compiere singolarmente per modum actus atti di competenza del Presidente.

La Giunta Esecutiva rimarrà in carica per tre anni e i suoi membri potranno essere rieletti.

Dopo.il terzo anno la Giunta Esecutiva uscente resterà in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta sia stata fatta richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se espresse dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e propone al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva le linee programmatiche dell’Associazione per il conseguimento delle sue fmalità. Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva; in caso di impedimento verrà sostituito da una delle seguenti persone, nell’ordine elencato: Segretario, Tesoriere, Consigliere Nazionale più anziano.

IL Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Tesoriere ha il compito di gestire i fondi dell’Associazione secondo le delibere e le linee dettate dal Consiglio Nazionale e di presentare i bilanci annuali.

11 Consigliere Spirituale, oltre ai compiti inerenti al suo ministero, avrà il compito di favorire lo spirito ecclesiale dell’Associazione e garantirne la fedeltà al Magistero della Chiesa.

Art. 13

L’Associazione curerà lo sviluppo di un Osservatorio permanente per monitorare i fenomeni di sua pertinenza, e di un Centro di documentazione che riunirà le pubblicazioni, i prodotti audiovisivi, informatici, multimediali, ecc., e ogni altro elemento utile, che sia possibile reperire, per il conseguimento dei fini che l’Associazione si propone.

In detto Centro verrà conservata anche la documentazione dell’attività svolta dall’Associazione.

IL Centro di documentazione sarà a disposizione degli associati e degli studiosi che ne facciano richiesta secondo le modalità decise dalla Giunta Esecutiva.

Il Centro dovrà essere gestito nel rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili sulla tutela dei dati personali.

Art. 14

Il patrimonio dell’Associazione è inizialmente costituito da beni mobili il cui valore è quantificato in euro 16.000,00 (sedicimila).

Art. 15

L’Associazione trarrà i mezzi finanziari per 1o svolgimento delle sue attività dai contributi volontari degli associati, dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti pubblici e privati. Potrà inoltre ricevere lasciti, donazioni, offerte e promuovere attività dirette al reperimento di fondi nel rispetto della legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, i beni della stessa verranno devoluti alla CEI con il vincolo di conservazione della principale documentazione raccolta dall’Associazione.

Luogo e data di costituzione: Bologna, 8 febbraio 1987.

Lo Statuto del GRIS è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) il 25 settembre 1990. L’attuale versione, costituita dai 15 articoli sopra elencati, è stata approvata dalla CEI il 6 febbraio 2002.